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Negozio al piano terreno e ripartizione spese condominiali

Essere proprietari di un negozio al piano terreno di una palazzina è sicuramente diverso dall’abitare in un appartamento del condominio.

Spesso infatti il negozio del piano terreno ha un ingresso indipendente, il che significa non utilizzare alcune parti comuni come il vano scale oppure l’ascensore.

In virtù di questa sua autonomia sorge quindi spontaneo chiedersi quali spese condominiali deve pagare il proprietario del negozio e in che modo vengono ripartite in caso di ristrutturazione o lavori simili.

Per rispondere a questa domanda ci viene in aiuto la Corte di Cassazione che, attraverso una sentenza, ha stabilito chiaramente che il proprietario del negozio al piano terreno è da equiparare agli altri condomini proprietari e pertanto non sono esclusi dal riparto delle spese condominiali.

Il codice civile infatti stabilisce che le spese sostenute per conservare e godere delle parti comuni dell’edificio devono essere sostenute in maniera proporzionale al valore della proprietà di ogni condomino, mentre le spese per i beni che i condomini utilizzano in misura diversa vengono ripartite a seconda dell’uso che ciascuno ne fa, a meno che all’unanimità non sia stato pattuito diversamente.

Da quanto riportato nel codice civile si evincono due principi generali:

  • In linea di massima, salvo diversi accordi, le spese di manutenzione sono ripartite in proporzione ai millesimi;
  • Se nel condominio sono presenti uno o più servizi il cui uso varia a secondo delle necessità del singolo proprietario la ripartizione avviene tenendo presente l’effettivo utilizzo. Un esempio è quello dell’ascensore, il cui costo viene ripartito sia in base ai millesimi che in base all’altezza del piano.

Oltre a questo, secondo la Cassazione, per determinare il criterio di ripartizione delle spese tra i proprietari non bisogna tenere conto solo dell’utilizzo effettivo di un determinato bene o servizio ma anche dell’essenzialità della spese che è necessario sostenere.

Per esempio il vano scala è una parte comune che costituisce un elemento assolutamente necessario per l’esistenza dell’intero stabile.

Ne consegue che in caso di rifacimento dello stesso la spesa verrà ripartita tra tutti i proprietari, compreso quello del negozio al piano terreno.

La stessa cosa vale nel caso in cui sia necessario ristrutturare il tetto o nel caso in cui sia presente un servizio di portineria all’interno del palazzo.

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