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Principale reclamo contro gli agenti, mancata divulgazione dell’informazione

Non rivelare i difetti noti di una proprietà ad un acquirente può creare grossi problemi.

Quando un acquirente di una casa scopre un difetto sulla proprietà che non è stato rivelato dal venditore o dall’agente immobiliare, l’acquirente può ricorrere alle vie legali per far valere i propri diritti.

Questo problema purtroppo aumenta nel settore immobiliare quando il mercato si fa più dinamico e gli acquirenti sono spinti ad agire d’impulso.

La mancata corretta divulgazione delle notizie sull’immobile può portare a false dichiarazioni, che vanno dalla semplice negligenza alla vera e propria frode.

Ad esempio, se il mediatore non avvisa il promissario acquirente che l’immobile è pignorato, prima che sia sottoscritto il preliminare di vendita, deve provvedere al risarcimento. A spiegarlo la Cassazione, sottolineando che l’agenzia immobiliare, essendo un operatore specializzato, è tenuta alla diligenza qualificata (ordinanza 28441/22).

L’agenzia immobiliare deve informare le parti di tutte le circostanze rilevanti per l’affare verificando se il promittente venditore è davvero il proprietario del cespite e riferendo della presenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sul bene.

Per evitare problemi:

– analizzare approfonditamente il rogito di provenienza della proprietà e tutti gli atti correlati;

– far redigere da un tecnico abilitato l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) prima di commercializzare l’immobile;

– far redigere da un tecnico specializzato il Referto Tecnico di Conformità (può avere diverse diciture in diverse zone d’Italia), per verificare la rispondenza e regolarità urbanistica e catastale dell’immobile oggetto della compravendita.

Fonti: idealista.it, nar.realtor

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