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Interventi edili: EDILIZIA LIBERA, CIL, CILA, SCIA

Se vuoi effettuare dei lavori in casa hai bisogno prima di tutto di capire il tipo di autorizzazione che ti serve. Per far questo occorre distinguere i vari tipi di interventi edili che sono:

  • manutenzione ordinaria (es. riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture);
  • manutenzione straordinaria ( es. opere e modifiche per il rinnovo e la sostituzione di parti anche strutturali degli immobili);
  • Interventi di nuova costruzione, trasformazione e urbanistica;

Ognuno di questi interventi edili necessità di specifici permessi. Vediamo insieme quali sono.

Nel caso della manutenzione ordinaria la legge non prevede l’obbligo di comunicazione da parte di chi sceglie di effettuare i lavori. Tuttavia alcuni Comuni hanno stabilito che sia quantomeno inviato loro una semplice comunicazione con la modulistica prevista, detta CIL.

La CIL è richiesta per esempio per interventi di carattere temporaneo e per opere di pavimentazioni e di finitura degli spazi esterni.

Se invece i lavori da eseguire rientrano negli interventi considerati straordinari sarà necessario presentare una CILA ossia una comunicazione di inizio lavori asseverata.

Per redigere la CILA è necessario che sia un tecnico abilitato a presentare il progetto e predisporre l’asseverazione. È quindi il tecnico che si prende la responsabilità di dichiarare che i lavori rispettino le normative vigenti.

La CILA è il permesso che si richiede in caso di ristrutturazione dell’immobile.

Qualora gli interventi edili da realizzare non rientrano in quelli per i quali è sufficienti la CILA sarà necessario presentare una SCIA ossia una segnalazione certificata di inizio attività.

Generalmente la SCIA viene richiesta in caso di restauro o risanamento conservativo. Anche in questo caso è necessario l’intervento di un professionista che certifichi la bontà del lavoro.

Non sono previsti pagamenti di oneri comunali e i lavori possono partire immediatamente anche se il Comune si riserva la possibilità di bloccare il cantiere entro 30 giorni per non conformità di natura tecnica o giuridica.

Anche se la maggior parte degli interventi edili richiedono un permesso o prevedono una comunicazione scritta al Comune, ci sono comunque alcune opere edili di modesta entità che è possibile effettuare nell’ambito della cosiddetta “edilizia libera”.

Si tratta di interventi che, pur non necessitando di permessi particolari, devono essere eseguiti rispettando le norme vigenti in merito alla sicurezza e al rispetto del piano urbanistico in vigore.

È importante quindi verificare che nel Comune non siano previste restrizioni rispetto agli interventi che vorremmo realizzare e va tenuto presente che l’esercizio dell’edilizia libera è responsabilità del proprietario dell’immobile.

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