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Abusivismo edilizio e condono

L’abusivismo edilizio è un fenomeno molto diffuso in Italia e riguarda la costruzioni o la realizzazione di opere in aperto contrasto con le normative vigenti e i piani urbanistici del Comune.

Nella coscienza sociale italiana il diritto del proprietario di intervenire sul proprio immobile è sempre stato considerato un diritto intangibile e quindi nel corso del tempo abbiamo assistito a molti problemi causati da questo fenomeno così difficile da arginare.

Nonostante questo il nostro ordinamento giuridico prevede sanzioni molto severe per coloro che non rispettano le leggi in materia di edilizia.

In particolare gli abusi edilizi prevedono tre tipologie di sanzioni:

  • Civili
  • Amministrative
  • Penali

Lo scopo delle sanzioni civili è quello di impedire o limitare la circolazione di edifici o parte degli stessi illegittimamente costruiti. Il proprietario di un immobile che presenta abusi non può venderlo o trasferirlo a terzi perché gli atti che non presentano il permesso di costruire (o il condono) sono dichiarati nulli.

Le sanzioni amministrative sono di competenza degli uffici comunali preposti. Nel momento in cui viene accertata un’irregolarità il Comune ha il dovere di sospendere i lavori, fino all’emanazione dei provvedimenti definitivi.

Se si tratta di un opera realizzata senza il necessario permesso o con variazioni rispetto al permesso richiesto, il Comune ha il compito di demolire l’opera abusiva e ripristinare la costruzione.

Se il proprietario non provvede entro 90 giorni al ripristino del ben il Comune può eseguire un espropriazione e procedere col ripristino.

Inoltre sono previste sanzioni pecuniarie per colpire il proprietario che effettua lavori senza il permesso del Comune.

Infine in alcuni casi è previsto la sanzione penale, per i casi già gravi di competenza del Tribunale.

Poiché non è stato possibile porre rimedio a tutti i casi di abusivismo edilizio il legislatore nel corso degli anni è intervenuto più volte per sanare e quindi rendere legittime le opere realizzate in contrasto con le norme urbanistiche.

Il condono consiste nel pagamento di un’oblazione al Comune, cioè un somma di denaro. Il primo condono ci fu con la legge n.47/85 per sanare la situazione degli immobili ultimati entro il 1°ottobre 1983.

L’eccessivo numero di domande ricevute spinse il legislatore ad un secondo condono nel 1994 e successivamente nel 2003.

È interessante notare che il Testo Unico per l’edilizia stabilisce un “condono” generale per le opere realizzate senza permesso o in difformità da esso purché essi siano sostanzialmente conformi alle normative vigenti. Si parla in questo cassoni abusi formali.

Infine vogliamo ricordare che secondo la Cassazione i contratti di compravendita sono validi nel caso in cui gli abusi edilizi non superino il 2% delle misure progettuali.

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