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Breve storia dell’urbanistica in Italia

L’urbanistica è l’attività di programmazione e pianificazione del territorio. Il suo scopo è quindi quello di sfruttare in modo razionale il territorio e di contenere il più possibile gli effetti deleteri che l’intervento dell’uomo può avere sull’ambiente circostante.

In Italia una prima disciplina urbanistica di carattere generale ci fu nel 1942 con la legge 1150 del 17 agosto. Questa legge assoggettò a pianificazione tutto il territorio comunale che sarebbe stato a sua volta suddiviso in zone funzionali diverse in base alle destinazioni d’uso.

Per la prima volta si poneva un limite all’uso dei terreni da parte dei proprietari: non tutti i terreni potevano essere usati a scopo edificatorio e comunque anche quelli edificabili dovevano rispettare gli indici di edificabilità.

La legge 1150 del 17 agosto 1942 introdusse una distinzione nella pianificazione dell’uso del suolo: da una parte si prestava attenzione al singolo aggregato urbano e dall’altra invece si guardava con attenzione a porzioni più ampie di territorio. Si crearono quindi da una parte i piani regolatori generali e dall’altra i piani territoriali di coordinamento.

Anche se la legge rappresentava un passo avanti presentava comunque diverse lacune che divennero molto evidenti una volta finita la guerra, quando la ricostruzione e il successivo boom economico fecero crescere le città con una velocità che creò non poco disordine.

Per rispondere quindi all’esigenza di chiarezza e ordine si arrivo nel 1967 all’emanazione della “legge ponte” n.765 del 6 agosto.

Questa legge introdusse alcune novità come ad esempio l’obbligo della licenza edilizia che venne estesa su tutto il territorio comunale rimanendo comunque gratuita. Inoltre furono fissati dei limiti di edificabilità in mancanza di un piano urbanistico generale e vennero introdotti degli standard minimi di servizi.

Circa 10 anni più tardi le norme urbanistiche vennero ulteriormente ampliate con la legge “Bucalossi”. Essa sostituì la licenza edilizia con l’istituto della concessione edificatoria e sancì in modo definitivo la distinzione tra diritto di costruire e diritto di proprietà.

Se la licenza edilizia era infatti un’autorizzazione, grazie alla legge Bucalossi si inizio a parlare di concessione e cioè del poter della Pubblica Amministrazione di conferire al terreno del privato un qualcosa di cui in precedenza non disponeva: la possibilità di essere soggetto ad edificazione. 

L’adeguamento a queste norme non fu ovviamente rapido ed uniforme. Questi furono anni in cui l’abusivismo edilizio dilagava e le autorità, nell’impossibilità di reprimere gli illeciti, ritennero opportuno ricorrere a condoni per regolarizzare le difformità.

Ci furono quindi 3 condoni:

  • Legge 47/1985
  • Legge 724/1994
  • Legge 326/2003

Il condono si ottiene con il pagamento al Comune di un’oblazione cioè di una somma di denaro.

Oltre al condono, che riguardò casi “gravi”, il Testo Unico prevede anche una sanatoria generale per tutte le opere che, anche se eseguite in assenza del permesso necessario, sono di base conformi alla legge e agli strumenti urbanistici. 

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