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Compravendita di un immobile donato: l’acquirente deve essere tutelato

La donazione è un contratto con cui una persona sceglie in modo libero e autonomo di arricchirne un’altra, cedendogli un suo diritto o assumendo un’obbligazione. Essa avviene per atto pubblico presso un notaio e alla presenza di due testimoni.

Avviene non di rado all’interno della cerchia familiare, capita spesso infatti che genitori trasferiscano la proprietà di beni immobili ai figli mentre sono ancora in vita.

Sotto il profilo della compravendita, la donazione pone diversi rischi e problematiche.

In particolare il pericolo maggiore riguarda la presenza di legittimari, cioè soggetti che vantano diritti successori sul patrimonio del defunto e che potrebbero, in modo del tutto lecito, esercitare un’azione di riduzione e richiedere quindi la restituzione di quanto donato.

Alla luce di quanto detto è evidente che compravendere un immobile oggetto di donazione è un’operazione delicata, forse addirittura sconsigliabile in certi casi.

Tuttavia a volte accade che l’acquirente coinvolto nella compravendita sia del tutto ignaro del fatto che l’immobile di suo interesse sia giunto all’attuale proprietario tramite donazione.

La Corte di Cassazione ha stabilito che se la parte venditrice non ha dichiarato all’acquirente la provenienza dell’immobile ed è stato comunque stipulato un contratto preliminare, l’acquirente ha il diritto di recedere dal preliminare e non stipulare quindi il contratto definitivo.

Secondo la Cassazione il fatto che l’immobile oggetto di compravendita provenga da una donazione è un fatto rilevante che deve essere obbligatoriamente reso noto alla parte acquirente perché può pregiudicare i suoi diritti sull’oggetto.

Che dire se la compravendita avviene attraverso l’ausilio di un mediatore immobiliare?

Anche in questo caso la Cassazione si è pronunciata sottolineando il fatto che il mediatore ha l’obbligo di avvisare l’acquirente perché questa circostanza determina la sicurezza dell’affare ed è senz’altro una ragione che influisce sulla conclusione della trattativa.

In conclusione possiamo affermare che vendere un immobile donato può risultare difficoltoso e non privo di rischi e che, qualora sia stato sottoscritto un contratto preliminare senza essere a conoscenza della provenienza dell’immobile, la parte acquirente ha il diritto di recedere.

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